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D.P.R. 25/01/2000 n. 344. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque 5. Le SOA devono dichiarare e documentare adeguatamente, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza. 6. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del requisito dell'indipendenza l'Autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione. 7. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA: a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione; d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall'art. 3 della legge 27-12-1956, n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell'art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575; e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari; f) che nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore professionale grave formalmente accertato; g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste. 8. Le SOA comunicano all'Autorità l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al settimo comma. 9. La mancata risposta a richieste dell'Autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione di cui all'ottavo comma nel medesimo termine, o la comunicazione di informazioni non veritiere implicano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4, settimo comma, della legge e possono nei casi più gravi comportare la revoca dell'autorizzazione. Art. 8. Partecipazioni azionarie 1. Non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale dina SOA i soggetti indicati dagli artt. 2, secondo comma, 10, primo comma, e 17, primo comma, della legge, nonché le regioni e le province autonome. 2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui all'art. 5, primo comma, lettera n) e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Allo scopo di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa. 3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione all'Autorità. 4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona. 5. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'art. 7, quarto comma; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nullaosta all'operazione. 6. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA. Art. 9. Requisiti tecnici delle SOA 1. L'organico minimo delle SOA è costituito: a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici; c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato. 2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'art. 7, settimo comma. 3. Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla carica; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto. 4. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 10. Concessione e revoca della autorizzazione 1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente regolamento è subordinato alla autorizzazione dell'Autorità. 2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti: a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale; b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento; c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte; d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dal settimo comma dell'art. 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici; e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA; f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione; g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile. 3. L'Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine. 4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza. 5. L'autorizzazione è revocata dall'Autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9, nonché quando sia accertato il mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la medesima attività risulti interrotta per più di sei mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività in modo efficiente e conforme alle disposizioni della legge, del presente regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al secondo comma, lettera f). 6. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato d'ufficio, quando l'Autorità viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al quinto comma. A tal fine l'Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca. 7. In via istruttoria l'Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la 8. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei fatti suddetti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell'eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dall'Autorità. 9. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti. Art. 11. Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate 1. L'Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio. 2. L'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'art. 12, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione. Detti elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio. Art. 12. Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe 1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, primo comma, della legge; b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione; c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento; d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e dal rego lamento; e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza; f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato. 2. Per l'espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. 3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati secondo la formula di cui all'allegato E. 4. L'importo determinato ai sensi del terzo comma è considerato corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo. 5. Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati. |
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